L’Ecobonus 110% ha catturato l’attenzione di moltissime persone, il cosiddetto “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020), infatti, punta a sostenere e incentivare interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico attraverso il riconoscimento della detrazione d’imposta più conveniente di sempre: il 110%.
L’Ecobonus 110% è una grande opportunità per poter eseguire lavori di efficientamento energetico praticamente a costo zero, ma per accedervi è necessario rispettare precisi requisiti e condizioni, come i limiti di spesa.
Indice
Ecobonus 110%: gli interventi
Il D.L. Rilancio ha reso questa forma d’incentivazione così conveniente perché, oltre all’aliquota potenziata al 110%, prevede un ampliamento della tipologia di interventi ammessi e tre diverse opzioni fiscali a scelta del contribuente (detrazione fiscale, cessione del credito e sconto in fattura).
Approfondisci le soluzioniPer quanto concerne gli interventi di efficienza energetica, la norma prevede una differenziazione tra interventi trainanti e altri lavori: i primi sono quelli più incisivi e riguardano l’isolamento termico dell’involucro dell’edificio e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale; la realizzazione di uno di questi interventi “sblocca” la detrazione del 110% anche ad altri lavori di efficienza energetica.
Approfondisci gli interventi ammessiLe condizioni per accedere all’Ecobonus 110% sono:
- l’aumento di almeno due gradi della classe energetica degli edifici su cui verranno svolti gli interventi di efficientamento;
- il rispetto dei requisiti tecnici;
- il rispetto dei massimali di spesa.
Per quanto riguarda la prima condizione, ovvero il miglioramento di due classi energetiche attraverso gli interventi svolti, questa viene verificata attraverso l’APE (Attestato di Prestazione Energetica). Si tratta di un documento che riassume il fabbisogno energetico, la quantità di energia primaria non rinnovabile, i consumi per climatizzazione, illuminazione, produzione acqua calda sanitaria e altri servizi dell’edificio.
Come migliorare la classe energeticaGli interventi devono inoltre tenere conto dei requisiti tecnici riportati all’interno del Decreto Requisiti Tecnici, redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo col MISE.
Si tratta di una raccolta di informazioni necessarie per la scelta dei materiali e delle soluzioni di efficienza in base alla fascia climatica di provenienza e al suo interno sono definiti tutti i requisiti che devono rispettare gli interventi oggetto dell’Ecobonus, compresi i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia d’intervento.
Ecobonus 110%: massimali di spesa per gli interventi trainanti
I limiti di spesa per gli interventi trainanti sono:
- 50.000 € per l’isolamento termico di un appartamento funzionalmente indipendente;
- 40.000 € per l’isolamento termico di ogni singola unità immobiliari che compone il condominio minimo (da 2 a 8 unità);
- 30.000 € per l’isolamento termico di ogni singola unità immobiliari che compone il condominio superiore a 9 unità abitative;
- 30.000 € per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione moltiplicato in appartamento funzionalmente indipendente;
- 20.000 € per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione per il numero delle unità immobiliari che compone il condominio minimo;
- 15.000 € per la sostituzione dell’impianto di climatizzazione per il numero delle unità immobiliari che compone il condominio da più di 9 unità abitative.
Complessivamente il tetto di spesa non deve superare 100.000 € per unità immobiliare.
Ecobonus 110%: massimali di spesa per gli altri interventi
I limiti di spesa per gli altri interventi, ammessi solo se realizzati insieme ad uno o più interventi trainanti, sono:
- 48.000 € per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
- 48.000 € per le batterie di accumulo associate;
- 60.000 € installazione impianto solare termico;
- 50.000 € per gli infissi;
Ecobonus 110%: congruità delle spese per gli interventi ammessi
Un’altra procedura necessaria all’ottenimento del bonus è l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi ammessi, così come indicato dall’articolo 119, comma 13 del Decreto Rilancio. Essa rappresenta senz’altro una novità rispetto alle precedenti detrazioni fiscali edilizie che non richiedevano una verifica preliminare di congruità delle spese da parte di professionisti specializzati (come architetti, ingegneri e, entro certi limiti, anche geometri).
I criteri a cui deve attenersi il tecnico per verificare i limiti delle agevolazioni sono dettati dal punto 13 dell’allegato A al decreto del ministero dello Sviluppo economico, e richiedono che:
- i costi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti in cui si trova l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
- in mancanza di questi ultimi, i prezzi siano determinati in maniera analitica, con un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Qualora la verifica di congruità evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi risultanti dai criteri sopra descritti, in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal decreto Requisiti.
Sono ammessi alla detrazione anche gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, come la redazione dell’APE e dell’asseverazione (in caso si scelga la detrazione fiscale diretta). L’attestazione di congruità dei costi deve poi essere trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Approfondisci le procedure necessarie