Tutte le procedure da seguire per ottenere la detrazione
L’Ecobonus 110% è una grande opportunità per poter eseguire lavori di efficientamento energetico che innalzeranno il valore degli immobili e soprattutto ne abbasseranno l’impatto ambientale: un’occasione straordinaria da sfruttare nel migliore dei modi non solo per trarne beneficio economico ma anche per generare valore per i contribuenti, lo Stato e l’ambiente.
Una novità del Super Ecobonus 110% è la possibilità di poter scegliere come godere della detrazione tra tre possibili soluzioni:
- la detrazione fiscale diretta in 5 rate annuali in dichiarazione dei redditi;
- lo sconto in fattura, in cui il fornitore anticipa l’intero importo dei lavori sostenuti recuperandone poi il 110% sotto forma di credito d’imposta da utilizzare direttamente o cedere ad altri operatori;
- la cessione del credito, in cui la detrazione viene trasformata in credito di imposta da cedere a fornitori, banche o altri intermediari finanziari.
È importante precisare che, in base alla soluzione scelta, differiscono parzialmente le procedure da seguire. Per ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito è, infatti, necessario acquisire, oltre alle altre pratiche, anche l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati.
Sono comunque ammessi alla detrazione tutti gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi!
Indipendentemente da come si decida di godere della detrazione, l’accesso al Super Ecobonus 110% è vincolato all’obbligo di aumentare di almeno due gradi la classe energetica degli edifici su cui verranno svolti gli interventi di efficientamento. Al fine di certificare il miglioramento delle prestazioni energetiche il primo passo da fare sarà rivolgersi ad un tecnico specializzato per redigere un apposito documento: l’APE (Attestato di Prestazione Energetica).
Questo certificato, infatti, è indispensabile già in fase preliminare per individuare la classe energetica di partenza dell’abitazione e guidare così il proprietario verso gli interventi più efficaci da scegliere. A lavori conclusi dovrà essere aggiornato con la nuova classe energetica raggiunta.
Approfondisci cos'è l'APEIndice
L’attestazione di congruità delle spese
Un’altra procedura necessaria, indipendentemente dalla modalità scelta per beneficiare del bonus, è l’attestazione di congruità delle spese per gli interventi ammessi, così come indicato dall’articolo 119, comma 13. Essa rappresenta senz’altro una novità rispetto alle precedenti detrazioni fiscali edilizie che non richiedevano una verifica preliminare di congruità delle spese da parte di professionisti specializzati (come architetti, ingegneri e, entro certi limiti, anche geometri).
I criteri a cui deve attenersi il tecnico per verificare i limiti delle agevolazioni sono dettati dal punto 13 dell’allegato A al decreto del ministero dello Sviluppo economico, e richiedono che:
- i costi per tipologia di intervento siano inferiori o uguali ai medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente competenti in cui si trova l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
- in mancanza di questi ultimi, i prezzi siano determinati in maniera analitica, con un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso.
Il Decreto contiene anche un’utilissima tabella di sintesi dove si evincono le detrazioni fiscali per gli interventi, la detrazione massima o l’importo massimo ammissibile, la percentuale di detrazione e il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione. Per il cappotto termico, ad esempio, la spesa specifica massima ammissibile, per le pareti esterne, è di 150 euro al metro quadrato. Qualora la verifica di congruità evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi risultanti dai criteri sopra descritti, in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal decreto Requisiti.
L’attestazione di congruità dei costi deve poi essere trasmessa all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Le asseverazioni
Nel caso si opti per la cessione del credito o lo sconto in fattura è necessario acquisire anche l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione.
Con asseverazione si intende la dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato (anche in questo caso architetti, ingegneri e, entro certi limiti, anche geometri), con cui si attesta il rispetto dei requisiti nei casi e nelle modalità previste dall’Allegato “A” del Dl 34/2020 e la congruità delle spese sostenute, come visto nel capitolo precedente.
Per gli interventi per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento indicati dall’allegato I del Decreto.
I modelli di compilazione dell’asseverazione sono due e sono allegati al decreto del ministero dello Sviluppo economico: uno per il caso in cui i lavori siano conclusi e uno da utilizzare per ogni stato di avanzamento dei lavori (Sal), che richiede, comunque, l’invio del modello di fine lavori, entro 90 giorni dal termine.
Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa assieme all’attestazione di congruità delle spese, esclusivamente per via telematica, all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Il tecnico abilitato deve obbligatoriamente allegare, inoltre, un indirizzo Pec e la polizza assicurativa, che non può avere massimale inferiore a 500mila € ed essere stipulata con una compagnia extra Ue.
L’Enea, all’esito positivo di un primo controllo automatico, rilascia una ricevuta informatica con un codice identificativo, che è abilitante per accedere alle opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.
Visto di conformità
Per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito è necessario acquisire anche il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.
Il visto di conformità è rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Prima di rilasciare il visto di conformità, i professionisti fiscalisti sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti tecnici incaricati.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Con riferimento agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, è inviata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità; nel caso di interventi su parti comuni, anche da parte dell’amministratore condominiale, salvo che si tratti di condomìni per i quali non sussiste l’obbligo di nomina dell’amministratore – in tal caso uno dei condòmini è incaricato di inviare la comunicazione – e il soggetto che rilascia il visto, mediante apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni presenti.
Obbligo di assicurazione per i professionisti e sanzioni
Per il rilascio delle asseverazioni, i professionisti tecnici abilitati devono stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni. Il massimale, ad ogni modo, non può essere inferiore a 500mila euro. I soggetti che rilasceranno asseverazioni infedeli sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2mila a 15mila € per ciascuna asseverazione infedele resa.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta inoltre la decadenza dal beneficio.
Mentre le sanzioni applicabili in caso di infedeltà del visto di conformità dovrebbero essere quelle stabilite dalla specifica disciplina dei visti (Dlgs 241/1997 art. 39, c. 1, l. a): da 258 a 2.582 €, con sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto in caso di recidiva o violazioni gravi.