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Ecobonus 110%: i rischi delle pratiche sbagliate

Redazione / 10 Dicembre 2021

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Il Super Ecobonus 110%, introdotto dall’articolo 19 del Decreto Rilancio, è stato accolto con grande entusiasmo sia dagli esperti del settore e che da chi aveva in programma interventi di riqualificazione energetica per il proprio immobile.

Esso rappresenta, infatti, una grande opportunità per poter eseguire lavori di efficientamento energetico praticamente a costo zero, ma prima di accedervi è necessario capire quali errori non commettere per beneficiarne in sicurezza.

Ecobonus 110%: le condizioni da rispettare

I fondi introdotti dal Governo per accelerare la riqualificazione energetica degli edifici, e contestualmente, innescare una spinta poderosa alla produttività, sono notevoli.

Pertanto, è stato necessario predisporre misure di accesso piuttosto rigide per regolamentare il meccanismo e contrastare possibili truffe ai danni dello Stato.

Come scritto nei precedenti articoli, le condizioni per accedere all’Ecobonus 110% sono:

  • l’aumento di almeno due gradi della classe energetica degli edifici su cui verranno svolti gli interventi di efficientamento;
  • il rispetto dei requisiti tecnici;
  • il rispetto dei massimali di spesa.
Approfondisci come si accede

Per quanto riguarda la prima condizione, questa viene verificata attraverso l’APE (Attestato di Prestazione Energetica): un documento che riassume il fabbisogno energetico ed i consumi dell’edificio.

Approfondisci l'APE

Gli interventi devono inoltre tenere conto dei requisiti tecnici riportati all’interno del Decreto Requisiti Tecnici, redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in accordo col MISE.

I limiti di spesa invece sono differenziati a seconda del numero di immobili facenti parte dell’edificio e variano in base agli interventi realizzati.

Approfondisci i limiti di spesa

Quindi, prendendo in esame la legge e tutti i decreti attuativi Ecobonus, è facile comprendere che, sotto il profilo penale, sono 2 le principali criticità:

  • le asseverazioni dei tecnici abilitati per verificare il rispetto dei requisiti tecnici per il singolo intervento, il superamento dei limiti previsti dalla nuova legge e la congruità delle spese sostenute per gli stessi interventi di riqualificazione;
  • la conformità urbanistica dell’immobile da ristrutturare e riqualificare.

L’importanza della conformità urbanistica

L’art. 49 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) stabilisce delle condizioni specifiche in cui gli interventi sono esclusi dalle agevolazioni fiscali.

Queste condizioni riguardano gli interventi realizzati in contrasto o in assenza di titolo edilizio depositato in Comune.

Dunque, in assenza della conformità urbanistica – che accerta la regolarità urbanistica dell’edificio – è impossibile, fra le altre cose, anche riqualificare il proprio immobile godendo dell’Ecobonus 110%.

Approfondisci la conformità urbanistica

In caso invece di difformità urbanistiche, per usufruire delle agevolazioni fiscali è necessario presentare una richiesta di sanatoria.

Se un abuso viene sanato prima dell’inizio dei lavori, tuttavia, l’art. 50 comma 4 del Testo Unico Edilizia stabilisce che gli impedimenti alla concessione della agevolazione fiscale vengono meno.

Chi risponde dei rischi?

Il controllo sulla corretta spettanza delle detrazioni riguarda sempre il contribuente, che di tali detrazioni usufruisce. Pertanto nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate ed ENEA, a fine lavori, riscontrino delle incongruità o degli errori, pur in buona fede che siano, i recuperi dell’imposta dovuta e l’irrogazione delle sanzioni non potranno che essere effettuati in capo al contribuente stesso, che sarà chiamato a rifondere il capitale già speso, incrementato di interessi e sanzioni.

In questo quadro, i tecnici che abbiano svolto la loro attività professionale in maniera falsa o erronea rispondono sempre dei danni arrecati ai contribuenti, loro clienti, in sede civile secondo l’articolo 1176, comma 2, del Codice civile. In tale prospettiva, l’articolo 119, comma 14, del Dl 34/2020 aggiunge, a favore del contribuente, un ulteriore tassello, e cioè la previsione per cui il professionista deve munirsi di idonea copertura assicurativa, d’importo non inferiore a 500mila euro e comunque parametrata al volume di attività da questi svolta nell’ambito del super Ecobonus 110%, a garanzia dei danni che possono essere arrecati ai contribuenti e al bilancio dello Stato.

Ciò nonostante, il beneficiario chiamato a rifondere il contributo del bonus, potrà avvalersi di tali disposizioni solo in un secondo momento.

Per questa ragione consigliamo di rivolgersi solo a professionisti specializzati in efficienza energetica e negli incentivi dedicati, e una con consolidata esperienza sul mercato.

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