Ecobonus 110% per unico proprietario
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Ecobonus 110% per unico proprietario

Redazione / 19 Novembre 2020

Il Super Ecobonus 110% spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a:

  • condomìni;
  • persone fisiche, solo se al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed Enti con le stesse finalità sociali;
  • le Cooperative edilizie a proprietà indivisa;
  • enti del Terzo settore (ad esempio organizzazioni non lucrative di utilità sociale o organizzazioni di volontariato);
  • associazioni e società sportive dilettantistiche ma solo per alcune tipologie di intervento.
Ecobonus 110% per unico proprietario 1

Per quanto riguarda le persone fisiche, abbiamo già affrontato nei dettagli cosa il D.L. 19/05/2020 n.34 prevede per villette e case singole.

Approfondisci come funziona per villette e case singole

La conversione in legge (Legge 77/20) del Super Ecobonus ha esteso anche alle seconde case l’aliquota del 110%. Tuttavia il beneficio del 110% è godibile contemporaneamente solo per interventi realizzati in massimo due unità immobiliari. Per le ulteriori unità, comunque, resta possibile fruire dell’ecobonus “standard”.

Occorre inoltre precisare che questo limite, per i proprietari di più unità immobiliari, non si applica agli interventi antisismici nè a quelli di miglioramento energetico che interessano le parti comuni dei condomìni.

Categorie di intervento

Gli interventi per i quali i privati possono beneficiare del bonus 110% si dividono in due categorie. La prima è quella degli interventi cosiddetti “trainanti”, vale a dire interventi che, da soli, danno diritto al bonus del 110% e interventi “trainati”, vale a dire interventi che possono fruire del Super Ecobonus 110% solo se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi trainanti. Per ciascun intervento è prevista una diversa soglia di spesa.

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Per quanto concerne gli interventi trainanti, si parla di:

  • Isolamento a cappotto termico dell’involucro dell’edificio, a condizione che rivesta più del 25% della superficie dell’edificio;
  • Ammodernamento degli impianti di riscaldamento con impianti centralizzati a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), a pompa di calore, ibridi o geotermici per fornire il riscaldamento, il raffrescamento o l’acqua calda sanitaria.

In ogni caso è necessario dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ottenuto attraverso i suddetti interventi.

Limiti di spesa

Per l’isolamento termico delle superfici la detrazione spetta su un ammontare delle spese a 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti situate all’interno di edifici plurifamiliari; ne consegue che la detrazione massima spettante sarà pari a 55mila euro.

Approfondisci come funziona il cappotto termico

Per i condomìni fino a 8 appartamenti la soglia è di 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio; per quelli con più di 8 appartamenti, invece, la soglia è di 30mila euro, sempre moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

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Per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale la detrazione è calcolata su un ammontare totale delle spese non superiore a 30mila euro, per singola unità immobiliare. La detrazione massima è pari a 33mila euro.

Approfondisci tutti gli interventi ammessi

Per i condomini invece vale sempre la precedente distinzione. Per quelli con un massimo di 8 appartamenti la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Per gli altri 15mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Approfondisci il funzionamento per condomini

Senza limiti di numero di unità immobiliari invece gli interventi di sismabonus di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl 63/13, ossia tutti gli interventi che hanno l’obiettivo di rendere più sicuro l’edificio dal rischio sismico.

Come detto in precedenza, una persona fisica può godere del Super Ecobonus 110% solo per massimo due unità immobiliari. Tuttavia restano valide per le altre unità immobiliari le detrazioni “ordinarie”.

Le altre detrazioni

La nuova detrazione del 110%, infatti, si aggiunge a quelle già esistenti per la riqualificazione energetica degli edifici, come:

  • la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art. 16-bis del Tiur), confermata e prorogata per tutto il 2020 al 50%, anziché al 36%;
  • il sisma bonus;
  • ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013), la cui detrazione è stata aumentata dal 50% al 65%.
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Interventi trainati

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici, si ricorda che ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.

Il Super Ecobonus 110% spetta anche per le spese sostenute per ulteriori interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi “trainanti”. In particolare, sono interventi “trainati” se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico e di sostituzione degli impianti di climatizzazione:

  • gli altri interventi di efficientamento energetico compresa la sostituzione degli infissi;
  • gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (se eseguiti congiuntamente agli interventi di isolamento termico e di sostituzione degli impianti di climatizzazione);
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • sistemi di accumulo negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o successiva all’installazione degli impianti medesimi.
Approfondisci tutti gli interventi ammessi

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