Condomini, villette, prime e seconde case: gli ultimi aggiornamenti
L’Ecobonus 110% ha introdotto importanti novità per le spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e 31 dicembre 2021 per gli interventi di efficienza energetica alle prime case, condomini e seconde case (in determinate occasioni).
Sono escluse dall’accesso all’ecobonus le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
Tra i principali vantaggi troviamo l’aliquota potenziata al 110%, l’ampliamento degli interventi ammessi e la possibilità di scegliere fra tre opzioni fiscali: detrazione in cinque anni, sconto in fattura o cessione del credito d’imposta.
A queste condizioni realizzare lavori come il cappotto termico, l’ammodernamento dell’impianto di riscaldamento, l’efficientamento degli infissi e altri interventi di efficienza energetica potrebbe essere più conveniente che mai.
Per cogliere questa incredibile opportunità è fondamentale, prima di tutto, capire a chi spetta e quali sono le condizioni per accedervi. Continuando la lettura dell’articolo sarà possibile scoprire come funziona l’Ecobonus 110% per edifici unifamiliari, ville bifamiliari, villette a schiera, condomini, prime case e quali opportunità sono previste per le seconde case.
Indice
Ecobonus 110: per condomini
Il D.L. 19/05/2020 n.34, comma 1a, definisce chiaramente la possibilità di accesso all’Ecobonus 110% per i condomini, specificandone gli interventi ammessi e i limiti di spesa previsti:
- isolamento termico dell’edificio (cappotto termico) con un’incidenza superiore al 25% della superficie dell’edificio;
- sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo.
- Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico come sostituzione degli infissi, schermature solari, ecc., purché realizzati congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui sopra. I relativi limiti di spesa variano da intervento a intervento come previsto dalla legge n.90 del 2013.
La stessa aliquota potenziata al 110% spetta anche alle seconde case ubicate in condominio.
La condizione necessaria resta quella di dimostrare che gli interventi realizzati abbiano portato al conseguimento del salto di due classi energetiche.
Approfondisci il funzionamento per condominiPer fare ciò occorre l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) che, nel caso di condominio, può essere particolarmente complesso da redigere. Per questo consigliamo di rivolgervi a professionisti qualificati in grado analizzare scrupolosamente gli usi e i consumi energetici dell’edificio, così da individuare gli interventi più efficaci per migliorare di due classi energetiche.
Ecobonus 110: per prima casa
Certa è la possibilità di accesso all’Ecobonus 110% per l’abitazione principale.
La prima casa può godere dell’Ecobonus 110% per i cosiddetti interventi trainanti, ovvero cappotto termico e ammodernamento dell’impianto di climatizzazione e altri lavori di efficienza energetica a condizione che siano realizzati assieme a un intervento trainante. I lavori di efficientamento devono rispettare i requisiti minimi e dimostrare il miglioramento di due classi energetiche per accedere all’Ecobonus 110%.
Ecobonus 110 per case e villette a schiera
Il D.L. 19/05/2020 n.34 fa riferimento a due casi d’intervento: parti comuni degli edifici (condomini) oppure edifici unifamiliari e unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
La casa o villa a schiera è un tipo di edificio caratterizzato dall’accostamento di più unità abitative una a fianco all’altra che spesso possono condividere spazi come giardini e cortili. Questo tipo di edificio può accedere all’Ecobonus 110%?
La risposta è sì, a patto che si rispettino le condizioni necessarie (interventi ammessi e miglioramento di due classi energetiche).
È anche possibile usufruire dell’Ecobonus 110% per le case e villette a schiera registrate come seconde case, come specificato dagli emendamenti al Decreto, a patto che il proprietario esegua lavori di efficientamento energetico su un massimo di due unità immobiliari di sua proprietà. Questo limite non si applica alle detrazioni per interventi effettuati sulle parti comuni di ulteriori eventuali edifici.
Approfondisci il funzionamento per villette e case singoleEcobonus 110 per ville bifamiliari
L’emendamento della V Commissione aggiunge dettagli alla prima stesura del Decreto e specifica che gli interventi che possono beneficiare dell’ecobonus sono anche quelli sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Rientrano quindi in questo caso le villette bifamiliari. L’accesso agli incentivi è comunque condizionato alle seguenti specifiche:
- l’eventuale isolamento termico deve avere un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente dell’unità immobiliare;
- gli interventi realizzati devono rispettare i criteri minimi ambientali (CAM);
- qualora si sostituisca il vecchio impianto di riscaldamento con una caldaia a condensazione essa deve avere una classe energetica A o superiore;
- l’efficientamento complessivo generato dall’insieme dei lavori deve comportare il miglioramento di due classi energetiche.
- l’edificio NON deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 o A9
Ecobonus 110 per seconde case
Cosa s’intende per seconda casa?
Trattasi di seconda casa ogni immobile acquistato successivamente all’entrata in possesso della prima casa o che non sia adibito ad abitazione principale. Di solito, per questa tipologia d’immobile non sono previste agevolazioni fiscali, infatti sono previste per intero le imposte di IMU e TASI.
L’accesso all’Ecobonus 110% per gli immobili di varia tipologia, registrati come prima casa è stato fin da principio ben delineato. Per le seconde case, invece, è stato necessario un emendamento della V Commissione Bilancio che ha specificato che “si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.“
L’Ecobonus al 110% è quindi accessibile anche alle seconde case a patto che i lavori siano realizzati su un massimo di due unità immobiliari. Non rientrano nel conteggio delle due unità i lavori svolti sulle parti comuni dell’edificio in condominio.
L’Ecobonus 110% per la seconda casa dunque è ora previsto nei casi in cui si tratti di edifici con parti in comune (condomini o non unifamiliari) o di edifici unifamiliari, ma non per le abitazioni definite “di lusso”. Per accedere all’Ecobonus sarà comunque sempre necessario il miglioramento certificato di due classi energetiche dell’edificio.
Approfondisci il funzionamento per unico proprietarioEcobonus 110: i soggetti che ne possono beneficiare
I soggetti che possono beneficiare dell’Ecobonus 110% sono:
- Condomìni;
- Persone fisiche;
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed Enti con le stesse finalità sociali;
- Cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Ad essi si aggiungono:
- enti del Terzo settore (ad esempio organizzazioni non lucrative di utilità sociale o organizzazioni di volontariato);
- associazioni e società sportive dilettantistiche ma solo per alcune tipologie di intervento.
Attenzione: possono accedere all’ecobonus solo le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
Non possono invece godere dell’Ecobonus 100% i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti e gli Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Questi soggetti possono comunque accedere alla detrazione non maggiorata, ovvero quelle del 50% e del 65%.
La varietà di abitazioni e di soggetti a cui è destinato l’Ecobonus 110% rendono questa forma di incentivazione tra le più vantaggiose di sempre, al punto da rappresentare un incredibile volano di crescita per l’efficienza energetica in Italia e per l’economia stessa. Il settore è ancora in grande evoluzione ma questo sito ha l’obiettivo di tenere aggiornati i lettori su tutti gli eventuali sviluppi.
buon giorno, sono contestataria al 50% con mio fratello della casa di famiglia attualmente unifamiliare su due piani. vorremmo ristrutturarla ricavando due unità abitative funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo una al p.t. l’altra al 1mo piano, previo frazionamento intestando una unità a mio fratello , l’altra a me . vorrei chiedere alcuni chiarimenti:
1) è possibile trasformare la casa da unifamiliare a bifamiliare prima di iniziare i lavori o è necessario mantenerla nel suo stato attuale?
2) trattandosi di appartamenti in senso orizzontale è possibile accedere al super bonus sulle parti comuni (ad es.muri portanti e tetto ) senza costituire il condominio?
3)quale sarebbe il massimale a cui dovrà fare riferimento ogni singola unità abitativa funzionalmente indipendente e con accesso autonomo?
Il nostro è un portale di informazione e non rilasciamo consulenze specializzate su casi specifici.
Tuttavia la rimandiamo a questo articolo sul funzionamento del Super Ecobonus 110% per villette e case singole: https://ecobonus110toscana.it/ecobonus-110-per-villette-e-case-singole/
?????
Buonasera. Il nostro è un portale di informazione e non rilasciamo consulenze specializzate su casi specifici.
Perche all’Isola d’Elba NON E’ ANCORA POSSIBILE ??? CON CHI BISOGNA PARLARE PER RICHIEDERE L’ECO BONUS SULL’ ISOLA ?
Salve Adriano, l’accesso all’Ecobonus è disponibile su tutto il territorio nazionale. Per poter accedere è necessario realizzare i lavori di efficientamento energetico incentivati, disporre di un APE che attesti la classe energetica prima e dopo i lavori e presentare la documentazione necessaria all’Agenzia delle Entrate. Qui può trovare altre informazioni: https://ecobonus110toscana.it/ecobonus-110-cose-e-come-si-accede/.
I soggetti a cui può rivolgersi sono progettisti, ingegneri, architetti e ditte edili per quanto riguarda la progettazione ed esecuzione dei lavori, a commercialisti, consulenti fiscali o finanziari per quanto riguarda la parte di richiesta degli incentivi.
uongiorno, il mio appartamento è all’interno di un condominio.
Posso beneficiare dell’ecobonus al 110% se miglioro l’efficientamento energetico di due classi realizzando l’isolamento termico (ovviamente agendo solo sulle pareti e pavimenti interni del mio appartamento) e/o ammodernando il mio impianto termico?
Grazie
Salve Francesco,
allo stato attuale delle cose sembra possibile accedere all’Ecobonus per i condomini solo se gli interventi riguardano l’intero edificio.
I lavori nei singoli appartamenti non associati a uno degli interventi definiti “trainanti” (puoi trovare qui la lista degli interventi ammessi) possono comunque beneficiare degli incentivi al 50 o 65% previsti per gli interventi di efficientamento energetico nei passati decreti.