Il Decreto Rilancio ha introdotto per specifici interventi di efficienza energetica e antisismici, realizzati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, una detrazione del 110%. Una nuova forma di agevolazione fiscale senza precedenti ed estremamente vantaggiosa!
L’art. 121 del decreto ha inoltre introdotto la possibilità, per il godimento del beneficio, di optare tra tre diverse soluzioni:
- la classica detrazione fiscale;
- la cessione del credito (nota anche come cessione della detrazione);
- lo sconto in fattura, ovvero un contributo anticipato dal fornitore dei beni o servizi.
Come detto, si tratta di un’occasione senza precedenti per realizzare gli interventi di efficienza energetica e quelli antisismici, ma a chi spetta?
Indice
Super Ecobonus 110%: a chi spetta
I soggetti che possono beneficiare dell’Ecobonus 110% sono:
- condomìni;
- persone fisiche;
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed Enti con le stesse finalità sociali;
- Cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- associazioni e società sportive dilettantistiche, ma solo per alcune tipologie di intervento.
Possono, dunque, accedere all’Ecobonus solo le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
Tuttavia, anche le attività d’impresa, arti e professioni possono goderne limitatamente alle spese sostenute sulle parti comuni degli edifici in condominio, qualora vi partecipino in qualità di condòmini.
Approfondisci i soggetti ammessiSuper Ecobonus 110% per le attività d’impresa
Per quanto riguarda in particolare le persone fisiche, la circolare n. 24/E/2020 precisa che il Super Ecobonus 110% spetta anche alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti e professioni e che realizzano gli interventi su immobili appartenenti all’ambito privato.
Sono dunque esclusi gli immobili strumentali delle suddette attività, fatta eccezione, come detto, per le parti comuni dei condòmini.
La circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 aveva escluso dal Super Ecobonus 110% i soggetti con redditi a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, come i contribuenti nell’esercizio d’impresa o di arti o professioni.
Di fatti si legge: “trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area)”
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate per il regime forfettario
Tuttavia, la stessa Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello del 2 novembre 2020, n. 514, precisa che i contribuenti che operano in regime forfettario, privi di capienza per la detrazione, possono comunque beneficiare del Super Ecobonus 110% optando per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Addirittura, è possibile cedere la detrazione anche a favore di un proprio familiare, poiché come conferma la circolare 11/ E 2018, la cessione può essere effettuata “senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione”..