Il rifacimento della facciata condominiale è un lavoro che dopo molti anni si rende necessario. Crepe, macchie di muffa nere, distacchi di intonaco sulla facciata esterna richiedono un’attenta valutazione.
Gli incentivi fiscali per il rifacimento delle facciate non sono una novità: il Bonus facciate, infatti, non è stato solo riconfermato ma addirittura aumentato al 90% dalla legge di bilancio 2020 per gli edifici esistenti ubicati in zona A o B, in base al Dm 1444/68.
Il D.L. Rilancio 2020 apre però a nuove grandi opportunità di risparmio che innalzano la quota potenziale degli sgravi al 110%, anche per le facciate.
Questi vengono incentivati nella misura del 110% solo se realizzati congiuntamente ad un intervento trainante, come il cappotto termico. Inoltre, i suddetti lavori, oltre a rispettare i limiti di spesa (che variano a seconda della tipologia di immobile) e i requisiti tecnici richiesti, devono conseguire il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.
Scopriamo quindi i reali vantaggi di queste soluzioni integrate per la propria abitazione e quali sono le differenze tra il Bonus facciate e il Super Ecobonus.
Indice
Quanto costa rifare la facciata?
Il costo per rifare la facciata esterna della propria abitazione è decisamente alto. Occorre comunque distinguere, oltre alle diverse tipologie di immobile, anche i diversi interventi.
Infatti un ripristino superficiale delle facciate, con interventi di pulitura (su facciate rivestite di materiale ceramico, klinker o materiale lapideo) o tinteggiatura e verniciatura (su facciate trattate con pitture per esterni, rivestimenti minerali e rivestimenti plastici) il costo medio, comprensivo di allestimento del ponteggio, si aggira tra i 45 e 70 € al mq. Ovviamente nel caso di abitazioni che non necessitano di un ponteggio il costo scende.
Un rifacimento integrale della facciata richiede, invece, una spesa tra 85 e 115 € al mq, sempre comprensiva di ponteggio e balconi.
Nel caso di rifacimento della facciata unito alla realizzazione di cappotto termico, con uno spessore da 8 a 12 cm il costo aumenta a 145 – 185 € al mq.
Perché scegliere il cappotto termico?
A questo punto della lettura la domanda sorge spontanea. Chiariamo innanzitutto cos’è il cappotto termico. Il Cappotto termico consiste nell’applicazione di determinati materiali (sintetici come il PVC o naturali come la fibra di legno/vetro o la lana di roccia) sulle pareti dell’edificio così da ottenere una “barriera protettiva” in grado di abbattere le dispersioni di calore.
Grazie a questa soluzione d’isolamento la temperatura negli ambienti resta costante per tutto il giorno, riducendo il bisogno termico dell’edificio sia d’estate che d’inverno. In questo modo si concretizza un doppio risparmio: quello derivato dall’abbattimento degli sprechi energetici e quello generato dalla maggiore salubrità degli ambienti che, non subendo più picchi di temperatura, sono meno soggetti a muffe e condense.
Inoltre, grazie al Super Ecobonus 110%, è possibile realizzare questo intervento, congiuntamente al rifacimento della propria facciata, a costo zero! Vediamo come.
Approfondisci il cappotto termicoIl Bonus facciate
Come detto in precedenza il “vecchio” Bonus facciate non è stato solo confermato ma addirittura aumentato nella detrazione di imposta al 90% dalla legge di bilancio 2020 per gli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale ubicati in zona A o B (in base al Dm 1444/68). Possono accedervi contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato per spese sostenute durante il 2020.
Non vi sono limiti di spesa (se non i tetti di costo stabiliti all’articolo l, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e la detrazione è godibile in 10 anni; tale agevolazione, però, non spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Non vi sono limiti di spesa (se non i tetti di costo stabiliti all’articolo l, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e la detrazione è godibile in 10 anni; tale agevolazione, però, non spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.
Inoltre è applicabile anche per gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico, ad esempio il cappotto termico, purché interessino oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e rispettino i requisiti indicati nel “Decreto Efficienza Energetica” del 6 agosto 2020.
Il Super Ecobonus 110%
Il D.L. 19/05/2020, n.34 ha previsto, per interventi di efficientamento energetico realizzati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il potenziamento dell’aliquota fino al 110% e la possibilità di scegliere tra lo sconto in fattura, la cessione del credito o la detrazione fiscale godibili in 5 anni, con cui realizzare i lavori senza spese a carico del contribuente.
Innanzitutto è necessario chiarire che, conditio sine qua non, per accedere al Super Ecobonus è la realizzazione, congiuntamente al rifacimento della propria facciata, di un intervento definito trainante, come l’isolamento termico delle superfici opache verticali (facciate), orizzontali (tetti e solai) ed inclinate, con un’incidenza che sia superiore al 25% della superficie disperdente dell’unità immobiliare.
Innanzitutto è necessario chiarire che, conditio sine qua non, per accedere al Super Ecobonus è la realizzazione, congiuntamente al rifacimento della propria facciata, di un intervento definito trainante, come l’isolamento termico delle superfici opache verticali (facciate), orizzontali (tetti e solai) ed inclinate, con un’incidenza che sia superiore al 25% della superficie disperdente dell’unità immobiliare.
Approfondisci il cappotto termicoNon solo: la realizzazione di tale intervento permette di realizzare gratis anche altri interventi di efficientamento ammessi dall’Ecobonus 110%, come ad esempio il rifacimento del tetto e/o la sostituzione degli infissi.
Approfondisci gli interventi ammessiIl Super Ecobonus, a differenza del Bonus facciate inoltre, spetta anche per gli interventi realizzati sulle facciate mediante demolizione e ricostruzione, ma solo per le persone fisiche che effettuano l’intervento al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. Sono escluse del Super Ecobonus 110% le categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Per cogliere questa incredibile opportunità bisogna rispettare scrupolosamente i criteri minimi ambientali (CAM) e i limiti di spesa e attestare tramite l’attestato di prestazione energetica (APE) il miglioramento di due classi energetiche.
Approfondisci l'APE