L'intreccio cappotto-facciate
Cappotto termico

L'intreccio cappotto-facciate

Redazione / 18 Dicembre 2020

Il rifacimento della facciata condominiale è un lavoro che dopo molti anni si rende necessario. Crepe, macchie di muffa nere, distacchi di intonaco sulla facciata esterna richiedono un’attenta valutazione.

L'intreccio cappotto-facciate 1

Gli incentivi fiscali per il rifacimento delle facciate non sono una novità: il Bonus facciate, infatti, non è stato solo riconfermato ma addirittura aumentato al 90% dalla legge di bilancio 2020 per gli edifici esistenti ubicati in zona A o B, in base al Dm 1444/68.

Il D.L. Rilancio 2020 apre però a nuove grandi opportunità di risparmio che innalzano la quota potenziale degli sgravi al 110%, anche per le facciate.

Questi vengono incentivati nella misura del 110% solo se realizzati congiuntamente ad un intervento trainante, come il cappotto termico. Inoltre, i suddetti lavori, oltre a rispettare i limiti di spesa (che variano a seconda della tipologia di immobile) e i requisiti tecnici richiesti, devono conseguire il miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Scopriamo quindi i reali vantaggi di queste soluzioni integrate per la propria abitazione e quali sono le differenze tra il Bonus facciate e il Super Ecobonus.

Quanto costa rifare la facciata?

Il costo per rifare la facciata esterna della propria abitazione è decisamente alto. Occorre comunque distinguere, oltre alle diverse tipologie di immobile, anche i diversi interventi.

Infatti un ripristino superficiale delle facciate, con interventi di pulitura (su facciate rivestite di materiale ceramico, klinker o materiale lapideo) o tinteggiatura e verniciatura (su facciate trattate con pitture per esterni, rivestimenti minerali e rivestimenti plastici) il costo medio, comprensivo di allestimento del ponteggio, si aggira tra i 45 e 70 € al mq. Ovviamente nel caso di abitazioni che non necessitano di un ponteggio il costo scende.

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Un rifacimento integrale della facciata richiede, invece, una spesa tra 85 e 115 € al mq, sempre comprensiva di ponteggio e balconi.

Nel caso di rifacimento della facciata unito alla realizzazione di cappotto termico, con uno spessore da 8 a 12 cm il costo aumenta a 145 – 185 € al mq.

Perché scegliere il cappotto termico?

A questo punto della lettura la domanda sorge spontanea. Chiariamo innanzitutto cos’è il cappotto termico. Il Cappotto termico consiste nell’applicazione di determinati materiali (sintetici come il PVC o naturali come la fibra di legno/vetro o la lana di roccia) sulle pareti dell’edificio così da ottenere una “barriera protettiva” in grado di abbattere le dispersioni di calore.

Grazie a questa soluzione d’isolamento la temperatura negli ambienti resta costante per tutto il giorno, riducendo il bisogno termico dell’edificio sia d’estate che d’inverno. In questo modo si concretizza un doppio risparmio: quello derivato dall’abbattimento degli sprechi energetici e quello generato dalla maggiore salubrità degli ambienti che, non subendo più picchi di temperatura, sono meno soggetti a muffe e condense.

Inoltre, grazie al Super Ecobonus 110%, è possibile realizzare questo intervento, congiuntamente al rifacimento della propria facciata, a costo zero! Vediamo come.

Approfondisci il cappotto termico

Il Bonus facciate

Come detto in precedenza il “vecchio” Bonus facciate non è stato solo confermato ma addirittura aumentato nella detrazione di imposta al 90% dalla legge di bilancio 2020 per gli edifici esistenti di qualsiasi categoria catastale ubicati in zona A o B (in base al Dm 1444/68). Possono accedervi contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato per spese sostenute durante il 2020.

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Non vi sono limiti di spesa (se non i tetti di costo stabiliti all’articolo l, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e la detrazione è godibile in 10 anni; tale agevolazione, però, non spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

Non vi sono limiti di spesa (se non i tetti di costo stabiliti all’articolo l, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) e la detrazione è godibile in 10 anni; tale agevolazione, però, non spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione.

Inoltre è applicabile anche per gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico, ad esempio il cappotto termico, purché interessino oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e rispettino i requisiti indicati nel “Decreto Efficienza Energetica” del 6 agosto 2020.

Il Super Ecobonus 110%

Il D.L. 19/05/2020, n.34 ha previsto, per interventi di efficientamento energetico realizzati dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, il potenziamento dell’aliquota fino al 110% e la possibilità di scegliere tra lo sconto in fattura, la cessione del credito o la detrazione fiscale godibili in 5 anni, con cui realizzare i lavori senza spese a carico del contribuente.

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Innanzitutto è necessario chiarire che, conditio sine qua non, per accedere al Super Ecobonus è la realizzazione, congiuntamente al rifacimento della propria facciata, di un intervento definito trainante, come l’isolamento termico delle superfici opache verticali (facciate), orizzontali (tetti e solai) ed inclinate, con un’incidenza che sia superiore al 25% della superficie disperdente dell’unità immobiliare.

Innanzitutto è necessario chiarire che, conditio sine qua non, per accedere al Super Ecobonus è la realizzazione, congiuntamente al rifacimento della propria facciata, di un intervento definito trainante, come l’isolamento termico delle superfici opache verticali (facciate), orizzontali (tetti e solai) ed inclinate, con un’incidenza che sia superiore al 25% della superficie disperdente dell’unità immobiliare.

Approfondisci il cappotto termico

Non solo: la realizzazione di tale intervento permette di realizzare gratis anche altri interventi di efficientamento ammessi dall’Ecobonus 110%, come ad esempio il rifacimento del tetto e/o la sostituzione degli infissi.

Approfondisci gli interventi ammessi

Il Super Ecobonus, a differenza del Bonus facciate inoltre, spetta anche per gli interventi realizzati sulle facciate mediante demolizione e ricostruzione, ma solo per le persone fisiche che effettuano l’intervento al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni. Sono escluse del Super Ecobonus 110% le categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Per cogliere questa incredibile opportunità bisogna rispettare scrupolosamente i criteri minimi ambientali (CAM) e i limiti di spesa e attestare tramite l’attestato di prestazione energetica (APE) il miglioramento di due classi energetiche.

Approfondisci l'APE

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