Curiosità

Ecobonus 110%: il requisito dei locali riscaldati

Redazione / 7 Gennaio 2022

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Uno dei requisiti fondamentali per accedere al Super Ecobonus 110% è la dotazione dell’impianto di riscaldamento in tutti gli ambienti oggetto di intervento, così come previsto dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 36/E del 31/05/2007.

La ragione di tale requisito deriva dalla volontà di considerare nel bonus solo gli immobili realmente abitati, che generano quindi dei consumi potenzialmente migliorabili e che sono, con più probabilità, già conformi alle normative urbanistiche edilizie.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni per cui la mancanza dell’impianto di riscaldamento è tollerata ai fini dell’incentivo. Si tratta dell’installazione dei pannelli solari termici, delle caldaie a biomasse e delle schermature solari.

approfondisci tutti i requisiti

Il requisito dei locali riscaldati, tuttavia, ha generato non pochi interrogativi per i tecnici, i contribuenti e le imprese, come:

  • l’impianto deve essere presente in tutti i locali?
  • Come fare per eventuali spazi comuni privi di impianto?
  • Quali impianti sono accettati?
  • Il caminetto come viene considerato?
  • È possibile accedere al Super Ecobonus 110% in caso di impianto termico non fisso?

Cosa si intende per impianto termico?

A queste domande hanno risposto, negli ultimi mesi, l’Agenzia delle Entrate, Enea e il Governo.

In particolare, per quanto concerne la definizione di impianto termico, il Decreto Legislativo 48 del 2020 ha recentemente modificato il comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, chiarendo che: “l’impianto termico è un impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato […] Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria”.

In questa aggiornata definizione di impianto, dunque, restano escluse le stufette elettriche mobili ed i generatori di sola acqua sanitaria.

Tuttavia, ai fini del Super Ecobonus 110%, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 (data di entrata in vigore del citato D.Lgs.), è cessato il requisito relativo alla potenza minima e resta solo la prerogativa di funzionalità dell’impianto.

Per gli interventi realizzati prima di tale data, invece, in base alla precedente definizione normativa, è necessario che la somma delle potenze nominali del focolare di stufe, caminetti, eccetera della singola unità immobiliare sia maggiore o uguale a 15 KW affinché, anche se fissi, vengano considerati “impianto di riscaldamento”.

I requisiti degli impianti di riscaldamento

Quindi, si può dire che gli interventi per l’installazione di nuovi impianti per il riscaldamento sono sempre ammessi al Super Ecobonus 110% purché l’edificio sia dotato di impianti:

  • esistenti, quindi funzionanti o riattivabili con interventi di manutenzione;
  • fissi, quindi sono escluse tutte le soluzioni mobili per il riscaldamento (come stufette elettriche).

Ovviamente l’impianto di riscaldamento deve essere esistente, ovvero essere funzionante o comunque riattivabile attraverso appositi interventi di manutenzione. Tutti gli edifici che, per qualsiasi motivo, non sono disposti di impianto di riscaldamento, sono esclusi dal Super Ecobonus 110%, come viene specificato anche in una risposta dell’Agenzia delle Entrate (Risposta n. 557/2021).

La modalità con cui dimostrare l’esistenza di un impianto termico dipende dai casi, in quanto la normativa non esplicita in modo chiaro una metodologia. Nel caso di impianti dotati di obbligo di libretto di manutenzione, questo diviene effettiva prova. In generale, comunque è sufficiente fotografare l’impianto esistente e i lavori eseguiti. Dopo di che, il tecnico assevererà nella propria relazione l’esistenza dell’impianto termico in questione.

Sottotetto e cantine senza riscaldamento

Ma cosa fare in caso di ambienti sprovvisti di riscaldamento, ad esempio in vecchia case di campagna? Come influiscono questi ambienti sulla realizzazione dell’isolamento termico dell’edificio?

Dal punto di vista tecnico è fortemente consigliabile realizzare il cappotto anche su queste superfici per evitare l’interruzione dell’isolamento, che potrebbe comportare un abbassamento complessivo delle prestazioni termiche e il verificarsi di dannosi ponti termici.

Nel caso specifico del tetto, inoltre, la coibentazione rientra nel Super Ecobonus 110% indipendentemente dal fatto che il sottotetto sia riscaldato o meno. Sono escluse solamente eventuali porzioni perimetrali adiacenti alle zone sprovviste del riscaldamento.

Le porzioni escluse dall’incentivo dovranno essere contabilizzate separatamente da quelle ammesse, ma potrebbero comunque godere di altri contributi come il bonus facciate.

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